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Legislazione

LISTA DELLE NORMATIVE DI RIFERIMENTO (top)

Le norme di significato nazionale riguardanti i chirotteri, attualmente in vigore in Italia, sono contenute nelle seguenti fonti:

  • L. 11 febbraio 1992, n. 157: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" (Legge quadro in materia di fauna selvatica e attività venatoria);
  • "Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa" (Convenzione di Berna), resa esecutiva in Italia dalla L. 5 agosto 1981, n. 503;
  • "Convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica" (Convenzione di Bonn), resa esecutiva in Italia dalla L. 25 gennaio 1983, n. 42;
  • "Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei" (Bat agreement), reso esecutivo con L. 27 maggio 2005, n. 104;
  • Direttiva comunitaria 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/92 "relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" (Direttiva Habitat), attuata in via regolamentare col D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, integrato e modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120;
  • Direttiva 2004/35/CE "sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale"; attuata col Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte VI.
In Regione Piemonte occorre altresí fare riferimento alle norme:
  • L.R. Piemonte 4 settembre 1996, n. 70: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".
  • L.R. Piemonte 29 giugno 2009, n. 19: "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversitá".

PRINCIPALI DISPOSIZIONI NORMATIVE (top)

Nel seguito vengono sintetizzate le disposizioni più rilevanti per la chirotterofauna contenute nelle normative citate, unitamente ad alcune note di commento.

I chirotteri appartengono alla fauna "particolarmente protetta".
(Art. 2, comma 1, lett. c, L. 157/1992. Art. 2, L.R. Piemonte 70/1996.)

L'abbattimento, la cattura e la detenzione di esemplari sono sanzionati penalmente con l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da 774,00 euro a 2065,00 euro.
(Art. 30, comma 1, lett. b, L. 157/1992.)
A tali disposizioni, che riguardano tutta la fauna particolarmente protetta, possono essere concesse deroghe in rapporto a motivazioni di interesse pubblico quali: studio e ricerca scientifica, conservazione, tutela del patrimonio agro-zootecnico-forestale e ittico, tutela del patrimonio storico-artistico, salute e sicurezza. Al lato pratico, nel caso dei chirotteri, vengono concesse deroghe per la cattura, per fini motivati di studio e seguita dalla liberazione degli esemplari. Trattandosi di specie d'interesse comunitario, l'istanza per la deroga dev'essere presentata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, all'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, all'Amministrazione regionale o provinciale (in alcune regioni può essere richiesta un'autorizzazione regionale, valida per tutte le province; in Piemonte è invece necessario presentare le domande a ciascuna provincia sul cui territorio si intende effettuare catture) e, se i siti di cattura ricadono in aree protette, anche all'amministrazione di queste ultime.
In Regione Piemonte catture e abbattimenti illegali di esemplari sono soggetti all'applicazione del risarcimento per danno ambientale: " La cattura o l'abbattimento di esemplari di fauna selvatica all'infuori dei casi consentiti costituisce danno ambientale ed obbliga il suo autore al relativo risarcimento" (Art. 2, comma 3, L.R. Piemonte 70/1996).

Gli esemplari non devono essere molestati, in particolare durante le varie fasi del ciclo riproduttivo e durante l'ibernazione. I loro siti di riproduzione o di riposo non devono venir danneggiati, né distrutti.
(Cap. III, art. 6, Convenzione di Berna, ratificata con L. 503/1981. Art. 8, punto 1 D.P.R. 357/1997. Art. III Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei, reso esecutivo con L. 104/2005.)

Interferenze gravi a danno di colonie o siti di rifugio possono essere sanzionate con riferimento alla normativa sul danno ambientale.
(Direttiva 2004/35/CE- parte VI Decreto Legislativo 152/2006.)
La Direttiva 2004/35/CE definisce danno ambientale "qualsiasi danno che produca significativi effetti negativi sul raggiungimento o il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole" delle specie e degli habitat naturali protetti (art. 2, par. 1, lettera a). Tutte le specie di chirotteri presenti in Italia sono interessate dalla definizione poiché, con riferimento alla Direttiva 92/43/CEE, essa riguarda (art. 2, par. 3, lettere a, b):
- le specie dell'allegato II (che comprende le specie di chirotteri per la cui conservazione è raccomandata la designazione di ZSC) e dell'allegato IV (che comprende tutte le nostre specie di chirotteri);
- gli habitat delle specie dell'allegato II;
- i siti di riproduzione e i luoghi di riposo delle specie dell'allegato IV;
- gli habitat naturali dell'allegato I, fra i quali vi sono ambienti che rivestono ruoli ecologici importantissimi per la chirotterofauna.
La Direttiva è attuata in Italia dal D. LGS. 152/2006, che riconduce "specie e habitat naturali protetti" a quelli citati nella L. 157/92 e nel D.P.R. 357/97 e quindi alla casistica della Direttiva 92/43/CEE sopra citata.
Nell'allegato I della Direttiva (allegato 4 del D. LGS. 152/2006) vengono esplicitati i criteri per valutare la "significatività" del danno. Essi consentono l'applicazione ai casi di danno nei confronti di colonie di chirotteri. Per esempio, gli effetti della perdita di una colonia riproduttiva, a causa di un forte e protratto disturbo o dell'alterazione/distruzione di un sito di rifugio, potranno essere quantificati segnalando il numero di esemplari che era presente nella colonia e il numero di colonie riproduttive residue note nell'area, nonché richiamando le conoscenze scientifiche disponibili e rilevanti circa la biologia riproduttiva della specie interessata (ad es. la distanza massima fra colonie riproduttive per mantenere popolazioni vitali).
L'ambito di applicazione della normativa sul danno ambientale riguarda le attività professionali elencate nell'allegato III della Direttiva o qualsiasi altra attività professionale, in caso di comportamento doloso o colposo del responsabile. I criteri e gli obiettivi da perseguire ai fini della riparazione del danno sono fissati nell' allegato II della Direttiva, corrispondente all'allegato 3 del D. LGS. 152/06.
In Regione Piemonte è previsto il risarcimento del danno ambientale anche con generico riferimento alle catture e uccisioni illegali di esemplari (si veda sopra).

Tutte le specie di chirotteri sono di "interesse comunitario" e sono incluse nell'allegato D del D.P.R. 357/1997. Lo stato di conservazione delle specie di interesse comunitario, nonchè le catture o uccisioni accidentali di fauna inclusa nell'allegato D, sono oggetto di monitoraggio sull'intero territorio nazionale.
(All. B e D e artt. 7 e 8 del D.P.R. 357/1997 modificato e integrato dal D.P.R. 120/2003.)
Le specie di chirotteri, da sole, corrispondono al 50% dei mammiferi italiani di 'interesse comunitario'. Ogni 6 anni, a decorrere dal 2007, ogni Stato dell'UE è chiamato a trasmettere a Bruxelles i risultati del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie d'interesse comunitario. I rapporti devono contenere valutazioni dei trend demografici e distribuzionali e dei fattori che li condizionano.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano contribuiscono alla stesura dei rapporti fornendo al Ministero relazioni annuali sugli stessi argomenti.
Le stesse amministrazioni sono tenute a monitorare costantemente le catture o uccisioni accidentali a carico delle specie animali in allegato D, e quindi anche dei chirotteri, e a rendicontare in merito annualmente al Ministero.

Tutela dei chirotteri all'interno o nei pressi di aree classificate come pSIC, SIC e ZSC
(All. B e artt. 4 e 5 del D.P.R. 357/1997 modificato e integrato dal D.P.R. 120/2003.)
Le specie di chirotteri in allegato B (D.P.R. 357/1997), possono motivare o concorrere a motivare la selezione dei siti della rete Natura 2000. Tali aree vengono individuate secondo l'iter di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 357/97, facendo riferimento ai criteri di selezione presentati nell'Allegato C del medesimo testo: si tratta di ambiti che svolgono un ruolo significativo per mantenere o riportare le specie citate in uno stato di conservazione soddisfacente, in quanto presentano "gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione" (D.P.R. n. 357/97, art. 2, lettera m). Poiché molte specie di chirotteri utilizzano spesso ambienti artificiali (quali edifici e miniere) nell'ambito dei propri cicli biologici, si sottolinea come la Direttiva non richieda che tali aree siano ambienti naturali. La definizione di "habitat di una specie", riportata nella normativa, genericamente recita: "ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico" (D.P.R. n. 357/97, art. 2, lettera f). Pertanto anche un sito pienamente artificiale, ad esempio il vano di un edificio che ospita un'importante colonia riproduttiva, può essere proposto come Sito di Importanza Comunitaria.
Fin dall'individuazione come pSIC, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano devono assicurare opportune misure per evitare il degrado degli habitat delle specie, siti di rifugio compresi, e la perturbazione delle specie per la cui tutela i siti sono stati individuati. Entro sei mesi dalla designazione delle ZSC, le stesse Amministrazioni devono adottare le misure di conservazione necessarie, all'occorrenza individuate in strumenti di pianificazione, e adeguate misure regolamentari, amministrative o contrattuali.
Inoltre, con riferimento a pSIC, SIC e ZSC, eventuali piani territoriali o interventi "non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso", soggiacciono alla procedura di valutazione d'incidenza. Secondo gli indirizzi espressi nella normativa nazionale, la medesima viene espressa sulla base di uno studio volto a individuare e valutare gli effetti della realizzazione del piano/intervento sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. Poiché fra le motivazioni per la selezione dei siti summenzionati vi è l'importanza per le specie di chirotteri dell'allegato B, la valutazione dell'incidenza sullo stato di conservazione di tali specie ha particolare rilevanza. La relazione chirotterologica, parte dello studio finalizzato alla valutazione d'incidenza, dovrà indicare le eventuali misure volte a minimizzare le interferenze; qualora, nonostante l'adozione di tali precauzioni, persista un giudizio di incidenza negativo, ciò potrà portare a rinunciare alla realizzazione del piano/intervento in progetto, a meno che, in assenza di alternative progettuali, s'impongano "motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica" e si realizzino congrui interventi di compensazione.
In relazione alla mobilità che caratterizza la chirotterofauna, va sottolineato come la procedura di valutazione d'incidenza possa rendersi necessaria anche per siti che ricadono esternamente a pSIC, SIC e ZSC. Il piano/intervento in questione potrebbe ad esempio interferire con una colonia riproduttiva, alterandone un sito di rifugio esterno all'area pSIC/SIC/ZSC, ma con effetti di impoverimento faunistico sensibili nell'area stessa, che potrebbe essere utilizzata dagli esemplari della colonia ai fini dell'alimentazione.
Per quanto riguarda le violazioni alle disposizioni citate, ferma restando la possibilitá di fare riferimento alla normativa sul danno ambientale nei casi inquadrabili nelle fattispecie individuate dal Decreto Legislativo 152/2006, per la Regione Piemonte va aggiunto quanto disposto dalla L.R. 19/2009:
-le violazioni alle misure di conservazione disposte per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie che hanno motivato l'individuazione dei SIC e la designazione delle ZSC comportano la sanzione amministrativa da 500,00 euro a 5.000,00 euro (art. 55, comma 15);
-gli interventi e le opere realizzati in difformitá da quanto disposto dai piani di gestione e dai piani di azione, oppure gli interventi e le opere eseguiti in assenza della procedura di valutazione di incidenza, in difformitá dal giudizio di valutazione di incidenza o in contrasto con gli obiettivi specifici di tutela e di conservazione contenuti nelle schede descrittive delle aree della rete Natura 2000 e dei pSIC comportano la sanzione amministrativa da 2.500,00 euro a 25.000,00 euro (art. 55, comma 16).

Tutela dei chirotteri all'interno delle aree protette a gestione regionale, provinciale e locale ai sensi della L.R. Piemonte 19/2009.
(Art. 55, commi 7 e 8 della L.R. Piemonte 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversitá".)
Ferme restando le sanzioni penali della L. 157/1992 e il risarcimento del danno ambientale ai sensi della L.R. Piemonte 70/1996, la L.R. Piemonte 19/2009 ha introdotto sanzioni amministrative da applicarsi nelle aree protette a gestione regionale, provinciale e locale come segue:
-le violazioni al divieto di cattura, uccisione e danneggiamento di specie animali comportano la sanzione amministrativa di 100,00 euro, aumentata di 50,00 euro per ogni esemplare catturato, ucciso, danneggiato o introdotto;
-le violazioni al divieto di disturbo delle specie animali comportano la sanzione amministrativa di 50,00 euro.

COMPETENZE AI FINI DELLA SORVEGLIANZA DEL RISPETTO DELLE NORMATIVE (top)

La vigilanza sull' applicazione della L. 157/1992 (che costituisce anche attuazione della Convenzione di Berna), nonché delle Leggi Regionali sulla stessa materia, è affidata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, a molteplici soggetti: agenti dipendenti degli Enti locali delegati dalle Regioni; guardie volontarie appartenenti alle Associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale o alle Associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, aventi qualifica di guardia giurata; ufficiali, sottoufficiali e guardie del CFS; guardiaparco; ufficiali e agenti di polizia giudiziaria; guardie giurate comunali, forestali e campestri; guardie private riconosciute ai sensi del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza; guardie ecologiche e zoofile riconosciute da Leggi Regionali (art. 27 della L. 157/1992).
Nei casi di violazioni di rilevanza penale (quali sono abbattimento, cattura, detenzione e commercio di chirotteri), sono tuttavia deputati a procedere solo ufficiali e agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria. Qualora debba essere effettuato un sequestro di esemplari, vivi o morti, i medesimi devono consegnare la fauna sequestrata all'ente pubblico localmente competente, che, nel caso di esemplari vivi, provvederà alla liberazione nell'ambiente o, quando necessario, alla consegna a un organismo che provveda al recupero e quindi alla reintroduzione nell'ambiente (art. 28 della L. 157/1992).

La sorveglianza sull'applicazione della Direttiva 92/43/CEE, è compito del Corpo Forestale dello Stato, dei Corpi Forestali Regionali e degli altri soggetti cui è affidata normativamente la vigilanza ambientale (art. 15 del D.P.R. 357/1997 mod. e int. dal D.P.R. 120/2003).

All'interno delle aree protette, la sorveglianza sull'applicazione delle norme citate e di eventuali ulteriori norme piú restrittive deliberate dagli Enti gestori, ai sensi della L. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette) spetta al Corpo Forestale dello Stato nei casi di aree di rilievo internazionale e nazionale (art. 21), ai Guardiaparco dipendenti degli Enti Parco, agli organi di sorveglianza individuati dalla Regione nel caso di aree protette regionali (art. 27).
In Piemonte, il Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversitá prevede (art. 21 della L.R. 19/2009) che la vigilanza nelle aree protette istituite con legge sia affidata, sui territori di rispettiva competenza, ai seguenti soggetti: personale di vigilanza dipendente degli enti di gestione delle aree protette a gestione regionale; Corpo Forestale dello Stato; agenti di polizia locale, urbana e rurale; agenti di vigilanza della Provincia; guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37 della L.R. Piemonte 32/1982, previa convenzione con gli enti di gestione interessati.
Il personale di vigilanza degli enti di gestione esercita le funzioni di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza sui territori delle aree della rete Natura 2000, qualora affidati in gestione all'ente di appartenenza, oppure a seguito di apposita convenzione tra i soggetti gestori.

L'individuazione, l'accertamento e la quantificazione del danno ambientale sono attualmente affidati al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che, per tali finalità, si avvale, in regime convenzionale, di soggetti pubblici e privati di elevata e comprovata qualificazione tecnico-scientifica operanti sul territorio (art. 299, parte VI, D. legislativo 152/2006). La segnalazione di una minaccia imminente di danno ambientale o di un avvenuto danno ambientale spetta a chi ha responsabilità nell'evento (artt. 104 e 105), ma denunce e osservazioni documentate su qualsiasi caso di danno ambientale o di minaccia imminente di danno ambientale possono essere presentate al Ministero, depositandole presso le Prefetture- Uffici territoriali del Governo, da parte di Regioni, Province autonome, Enti locali, persone fisiche o giuridiche che sono o potrebbero essere colpite dal danno ambientale o che vantino un interesse legittimante in materia (art. 309). In tale elenco sono comprese le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente citate nell'art. 13 della L. 349/1986.
Per l'accertamento dei fatti, la predisposizione delle misure di conservazione e il risarcimento del danno, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare può delegare il Prefetto territorialmente competente e avvalersi della collaborazione delle Avvocature distrettuali dello Stato, del Corpo Forestale dello Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza e di qualsiasi altro soggetto pubblico dotato di competenza adeguata. Gli aspetti tecnici, di analisi delle cause e della quantificazione del danno, possono essere affrontati direttamente dagli uffici ministeriali oppure da quelli degli organi citati coinvolti nella fase istruttoria o, ancora, attraverso consulenza da parte di liberi professionisti (art. 312).




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