Legislazione
LISTA DELLE
NORMATIVE DI RIFERIMENTO (top)
Le norme di significato nazionale riguardanti i chirotteri, attualmente
in vigore in Italia, sono contenute nelle seguenti fonti:
- L. 11 febbraio 1992, n. 157: "Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" (Legge
quadro in materia di fauna selvatica e attività venatoria);
- "Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica
e dell'ambiente naturale in Europa" (Convenzione di Berna),
resa esecutiva in Italia dalla L. 5 agosto 1981, n. 503;
- "Convenzione sulla conservazione delle specie migratorie
appartenenti alla fauna selvatica" (Convenzione di Bonn),
resa esecutiva in Italia dalla L. 25 gennaio 1983, n. 42;
- "Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli
europei" (Bat agreement), reso esecutivo con L. 27 maggio
2005, n. 104;
- Direttiva comunitaria 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/92 "relativa
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della
flora e della fauna selvatiche" (Direttiva Habitat), attuata
in via regolamentare col D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, integrato
e modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120;
- Direttiva 2004/35/CE "sulla responsabilità ambientale
in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale";
attuata col Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte VI.
In Regione Piemonte occorre altresí fare riferimento alle norme:
- L.R. Piemonte 4 settembre 1996, n. 70: "Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".
- L.R. Piemonte 29 giugno 2009, n. 19: "Testo unico sulla tutela
delle aree naturali e della biodiversitá".
PRINCIPALI
DISPOSIZIONI NORMATIVE (top)
Nel seguito vengono sintetizzate le disposizioni più rilevanti
per la chirotterofauna contenute nelle normative citate, unitamente
ad alcune note di commento.
I chirotteri appartengono alla fauna "particolarmente protetta".
(Art. 2, comma 1, lett. c, L. 157/1992. Art. 2, L.R. Piemonte 70/1996.)
L'abbattimento, la cattura e la detenzione di esemplari sono
sanzionati penalmente con l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda
da 774,00 euro a 2065,00 euro.
(Art. 30, comma 1, lett. b, L. 157/1992.)
A tali disposizioni, che riguardano tutta la fauna particolarmente
protetta, possono essere concesse deroghe in rapporto a motivazioni
di interesse pubblico quali: studio e ricerca scientifica, conservazione,
tutela del patrimonio agro-zootecnico-forestale e ittico, tutela
del patrimonio storico-artistico, salute e sicurezza. Al lato pratico,
nel caso dei chirotteri, vengono concesse deroghe per la cattura,
per fini motivati di studio e seguita dalla liberazione degli esemplari.
Trattandosi di specie d'interesse comunitario, l'istanza per la
deroga dev'essere presentata al Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, all'Istituto Nazionale per la
Fauna Selvatica, all'Amministrazione regionale o provinciale (in
alcune regioni può essere richiesta un'autorizzazione regionale,
valida per tutte le province; in Piemonte è invece necessario
presentare le domande a ciascuna provincia sul cui territorio si
intende effettuare catture) e, se i siti di cattura ricadono in
aree protette, anche all'amministrazione di queste ultime.
In Regione Piemonte catture e abbattimenti illegali di esemplari
sono soggetti all'applicazione del risarcimento per danno ambientale: "
La cattura o l'abbattimento di esemplari di fauna selvatica all'infuori dei casi
consentiti costituisce danno ambientale ed obbliga il suo autore al relativo
risarcimento" (Art. 2, comma 3, L.R. Piemonte 70/1996).
Gli esemplari non devono essere molestati, in particolare durante
le varie fasi del ciclo riproduttivo e durante l'ibernazione. I
loro siti di riproduzione o di riposo non devono venir danneggiati,
né distrutti.
(Cap. III, art. 6, Convenzione di Berna, ratificata con L. 503/1981.
Art. 8, punto 1 D.P.R. 357/1997. Art. III Accordo sulla conservazione
delle popolazioni di pipistrelli europei, reso esecutivo con L.
104/2005.)
Interferenze gravi a danno di colonie o siti di rifugio possono
essere sanzionate con riferimento alla normativa sul danno ambientale.
(Direttiva 2004/35/CE- parte VI Decreto Legislativo 152/2006.)
La Direttiva 2004/35/CE definisce danno ambientale "qualsiasi
danno che produca significativi effetti negativi sul raggiungimento
o il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole"
delle specie e degli habitat naturali protetti (art. 2, par. 1,
lettera a). Tutte le specie di chirotteri presenti in Italia sono
interessate dalla definizione poiché, con riferimento alla
Direttiva 92/43/CEE, essa riguarda (art. 2, par. 3, lettere a, b):
- le specie dell'allegato II (che comprende le specie di chirotteri
per la cui conservazione è raccomandata la designazione di
ZSC) e dell'allegato IV (che comprende tutte le nostre specie di
chirotteri);
- gli habitat delle specie dell'allegato II;
- i siti di riproduzione e i luoghi di riposo delle specie dell'allegato
IV;
- gli habitat naturali dell'allegato I, fra i quali vi sono ambienti
che rivestono ruoli ecologici importantissimi per la chirotterofauna.
La Direttiva è attuata in Italia dal D. LGS. 152/2006, che
riconduce "specie e habitat naturali protetti" a quelli
citati nella L. 157/92 e nel D.P.R. 357/97 e quindi alla casistica
della Direttiva 92/43/CEE sopra citata.
Nell'allegato I della Direttiva (allegato 4 del D. LGS. 152/2006)
vengono esplicitati i criteri per valutare la "significatività"
del danno. Essi consentono l'applicazione ai casi di danno nei confronti
di colonie di chirotteri. Per esempio, gli effetti della perdita
di una colonia riproduttiva, a causa di un forte e protratto disturbo
o dell'alterazione/distruzione di un sito di rifugio, potranno essere
quantificati segnalando il numero di esemplari che era presente
nella colonia e il numero di colonie riproduttive residue note nell'area,
nonché richiamando le conoscenze scientifiche disponibili
e rilevanti circa la biologia riproduttiva della specie interessata
(ad es. la distanza massima fra colonie riproduttive per mantenere
popolazioni vitali).
L'ambito di applicazione della normativa sul danno ambientale riguarda
le attività professionali elencate nell'allegato III della
Direttiva o qualsiasi altra attività professionale, in caso
di comportamento doloso o colposo del responsabile. I criteri e
gli obiettivi da perseguire ai fini della riparazione del danno
sono fissati nell' allegato II della Direttiva, corrispondente all'allegato
3 del D. LGS. 152/06.
In Regione Piemonte è previsto il risarcimento del danno ambientale
anche con generico riferimento alle catture e uccisioni illegali di esemplari (si veda sopra).
Tutte le specie di chirotteri sono di "interesse comunitario" e sono incluse
nell'allegato D del D.P.R. 357/1997. Lo stato di conservazione
delle specie di interesse comunitario, nonchè le catture o uccisioni
accidentali di fauna inclusa nell'allegato D, sono oggetto di
monitoraggio sull'intero territorio nazionale.
(All. B e D e artt. 7 e 8 del D.P.R. 357/1997 modificato e integrato dal D.P.R. 120/2003.)
Le specie di chirotteri, da sole, corrispondono al 50% dei mammiferi italiani di 'interesse comunitario'.
Ogni 6 anni, a decorrere dal 2007, ogni Stato dell'UE è
chiamato a trasmettere a Bruxelles i risultati del monitoraggio
dello stato di conservazione delle specie d'interesse comunitario.
I rapporti devono contenere valutazioni dei trend demografici
e distribuzionali e dei fattori che li condizionano.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano contribuiscono
alla stesura dei rapporti fornendo al Ministero relazioni annuali sugli stessi argomenti.
Le stesse amministrazioni sono tenute a monitorare costantemente
le catture o uccisioni accidentali a carico delle specie animali in
allegato D, e quindi anche dei chirotteri, e a rendicontare in merito annualmente al Ministero.
Tutela dei chirotteri all'interno o nei pressi di aree classificate
come pSIC, SIC e ZSC
(All. B e artt. 4 e 5 del D.P.R. 357/1997 modificato e integrato
dal D.P.R. 120/2003.)
Le specie di chirotteri in allegato B (D.P.R. 357/1997), possono
motivare o concorrere a motivare la selezione dei siti della rete
Natura 2000. Tali aree vengono individuate secondo l'iter di cui
all'art. 3 del D.P.R. n. 357/97, facendo riferimento ai criteri
di selezione presentati nell'Allegato C del medesimo testo: si tratta
di ambiti che svolgono un ruolo significativo per mantenere o riportare
le specie citate in uno stato di conservazione soddisfacente, in
quanto presentano "gli elementi fisici o biologici essenziali
alla loro vita e riproduzione" (D.P.R. n. 357/97, art. 2, lettera
m). Poiché molte specie di chirotteri utilizzano spesso ambienti
artificiali (quali edifici e miniere) nell'ambito dei propri cicli
biologici, si sottolinea come la Direttiva non richieda che tali
aree siano ambienti naturali. La definizione di "habitat di
una specie", riportata nella normativa, genericamente recita:
"ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici
in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico"
(D.P.R. n. 357/97, art. 2, lettera f). Pertanto anche un sito pienamente
artificiale, ad esempio il vano di un edificio che ospita un'importante
colonia riproduttiva, può essere proposto come Sito di Importanza
Comunitaria.
Fin dall'individuazione come pSIC, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano devono assicurare opportune misure per evitare
il degrado degli habitat delle specie, siti di rifugio compresi,
e la perturbazione delle specie per la cui tutela i siti sono stati
individuati. Entro sei mesi dalla designazione delle ZSC, le stesse
Amministrazioni devono adottare le misure di conservazione necessarie,
all'occorrenza individuate in strumenti di pianificazione, e adeguate
misure regolamentari, amministrative o contrattuali.
Inoltre, con riferimento a pSIC, SIC e ZSC, eventuali piani territoriali
o interventi "non direttamente connessi e necessari al mantenimento
in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli
habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative
sul sito stesso", soggiacciono alla procedura di valutazione
d'incidenza. Secondo gli indirizzi espressi nella normativa nazionale,
la medesima viene espressa sulla base di uno studio volto a individuare
e valutare gli effetti della realizzazione del piano/intervento
sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito
stesso. Poiché fra le motivazioni per la selezione dei siti
summenzionati vi è l'importanza per le specie di chirotteri
dell'allegato B, la valutazione dell'incidenza sullo stato di conservazione
di tali specie ha particolare rilevanza. La relazione chirotterologica,
parte dello studio finalizzato alla valutazione d'incidenza, dovrà
indicare le eventuali misure volte a minimizzare le interferenze;
qualora, nonostante l'adozione di tali precauzioni, persista un
giudizio di incidenza negativo, ciò potrà portare
a rinunciare alla realizzazione del piano/intervento in progetto,
a meno che, in assenza di alternative progettuali, s'impongano "motivi
imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura
sociale o economica" e si realizzino congrui interventi di
compensazione.
In relazione alla mobilità che caratterizza la chirotterofauna,
va sottolineato come la procedura di valutazione d'incidenza possa
rendersi necessaria anche per siti che ricadono esternamente a pSIC,
SIC e ZSC. Il piano/intervento in questione potrebbe ad esempio
interferire con una colonia riproduttiva, alterandone un sito di
rifugio esterno all'area pSIC/SIC/ZSC, ma con effetti di impoverimento
faunistico sensibili nell'area stessa, che potrebbe essere utilizzata
dagli esemplari della colonia ai fini dell'alimentazione.
Per quanto riguarda le violazioni alle disposizioni citate, ferma
restando la possibilitá di fare riferimento alla normativa sul
danno ambientale nei casi inquadrabili nelle fattispecie individuate
dal Decreto Legislativo 152/2006, per la Regione Piemonte va aggiunto
quanto disposto dalla L.R. 19/2009:
-le violazioni alle misure di conservazione disposte per evitare
il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie,
nonché la perturbazione delle specie che hanno motivato l'individuazione
dei SIC e la designazione delle ZSC comportano la sanzione amministrativa
da 500,00 euro a 5.000,00 euro (art. 55, comma 15);
-gli interventi e le opere realizzati in difformitá da quanto
disposto dai piani di gestione e dai piani di azione, oppure gli
interventi e le opere eseguiti in assenza della procedura di valutazione
di incidenza, in difformitá dal giudizio di valutazione di
incidenza o in contrasto con gli obiettivi specifici di tutela
e di conservazione contenuti nelle schede descrittive delle aree
della rete Natura 2000 e dei pSIC comportano la sanzione amministrativa
da 2.500,00 euro a 25.000,00 euro (art. 55, comma 16).
Tutela dei chirotteri all'interno delle aree protette a gestione
regionale, provinciale e locale ai sensi della L.R. Piemonte 19/2009.
(Art. 55, commi 7 e 8 della L.R. Piemonte 19/2009 "Testo unico sulla tutela
delle aree naturali e della biodiversitá".)
Ferme restando le sanzioni penali della L. 157/1992 e il risarcimento
del danno ambientale ai sensi della L.R. Piemonte 70/1996, la L.R.
Piemonte 19/2009 ha introdotto sanzioni amministrative da applicarsi
nelle aree protette a gestione regionale, provinciale e locale come segue:
-le violazioni al divieto di cattura, uccisione e danneggiamento di specie animali
comportano la sanzione amministrativa di 100,00 euro, aumentata di 50,00 euro
per ogni esemplare catturato, ucciso, danneggiato o introdotto;
-le violazioni al divieto di disturbo delle specie animali comportano
la sanzione amministrativa di 50,00 euro.
COMPETENZE
AI FINI DELLA SORVEGLIANZA DEL RISPETTO DELLE NORMATIVE (top)
La vigilanza sull' applicazione della L. 157/1992 (che costituisce
anche attuazione della Convenzione di Berna), nonché delle
Leggi Regionali sulla stessa materia, è affidata, nell'ambito
della circoscrizione territoriale di competenza, a molteplici soggetti:
agenti dipendenti degli Enti locali delegati dalle Regioni; guardie
volontarie appartenenti alle Associazioni venatorie, agricole e di
protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio
nazionale o alle Associazioni di protezione ambientale riconosciute
dal Ministero dell'ambiente, aventi qualifica di guardia giurata;
ufficiali, sottoufficiali e guardie del CFS; guardiaparco; ufficiali
e agenti di polizia giudiziaria; guardie giurate comunali, forestali
e campestri; guardie private riconosciute ai sensi del T.U. delle
leggi di pubblica sicurezza; guardie ecologiche e zoofile riconosciute
da Leggi Regionali (art. 27 della L. 157/1992).
Nei casi di violazioni di rilevanza penale (quali sono abbattimento,
cattura, detenzione e commercio di chirotteri), sono tuttavia deputati
a procedere solo ufficiali e agenti che esercitano funzioni di polizia
giudiziaria. Qualora debba essere effettuato un sequestro di esemplari,
vivi o morti, i medesimi devono consegnare la fauna sequestrata
all'ente pubblico localmente competente, che, nel caso di esemplari
vivi, provvederà alla liberazione nell'ambiente o, quando
necessario, alla consegna a un organismo che provveda al recupero
e quindi alla reintroduzione nell'ambiente (art. 28 della L. 157/1992).
La sorveglianza sull'applicazione della Direttiva 92/43/CEE, è
compito del Corpo Forestale dello Stato, dei Corpi Forestali Regionali
e degli altri soggetti cui è affidata normativamente la vigilanza
ambientale (art. 15 del D.P.R. 357/1997 mod. e int. dal D.P.R. 120/2003).
All'interno delle aree protette, la sorveglianza sull'applicazione
delle norme citate e di eventuali ulteriori norme piú restrittive
deliberate dagli Enti gestori, ai sensi della L. 394/1991 (Legge quadro
sulle aree protette) spetta al Corpo Forestale dello Stato nei casi di
aree di rilievo internazionale e nazionale (art. 21), ai Guardiaparco
dipendenti degli Enti Parco, agli organi di sorveglianza individuati
dalla Regione nel caso di aree protette regionali (art. 27).
In Piemonte, il Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della
biodiversitá prevede (art. 21 della L.R. 19/2009) che la vigilanza
nelle aree protette istituite con legge sia affidata, sui territori di
rispettiva competenza, ai seguenti soggetti: personale di vigilanza
dipendente degli enti di gestione delle aree protette a gestione regionale;
Corpo Forestale dello Stato; agenti di polizia locale, urbana e rurale;
agenti di vigilanza della Provincia; guardie ecologiche volontarie di cui
all'articolo 37 della L.R. Piemonte 32/1982, previa convenzione con gli
enti di gestione interessati.
Il personale di vigilanza degli enti di gestione esercita le funzioni di
polizia giudiziaria e pubblica sicurezza sui territori delle aree della
rete Natura 2000, qualora affidati in gestione all'ente di appartenenza,
oppure a seguito di apposita convenzione tra i soggetti gestori.
L'individuazione, l'accertamento e la quantificazione del danno
ambientale sono attualmente affidati al Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare che, per tali finalità,
si avvale, in regime convenzionale, di soggetti pubblici e privati
di elevata e comprovata qualificazione tecnico-scientifica operanti
sul territorio (art. 299, parte VI, D. legislativo 152/2006). La
segnalazione di una minaccia imminente di danno ambientale o di
un avvenuto danno ambientale spetta a chi ha responsabilità
nell'evento (artt. 104 e 105), ma denunce e osservazioni documentate
su qualsiasi caso di danno ambientale o di minaccia imminente di
danno ambientale possono essere presentate al Ministero, depositandole
presso le Prefetture- Uffici territoriali del Governo, da parte
di Regioni, Province autonome, Enti locali, persone fisiche o giuridiche
che sono o potrebbero essere colpite dal danno ambientale o che
vantino un interesse legittimante in materia (art. 309). In tale
elenco sono comprese le organizzazioni non governative che promuovono
la protezione dell'ambiente citate nell'art. 13 della L. 349/1986.
Per l'accertamento dei fatti, la predisposizione delle misure di
conservazione e il risarcimento del danno, il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare può delegare il
Prefetto territorialmente competente e avvalersi della collaborazione
delle Avvocature distrettuali dello Stato, del Corpo Forestale dello
Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, della
Guardia di finanza e di qualsiasi altro soggetto pubblico dotato
di competenza adeguata. Gli aspetti tecnici, di analisi delle cause
e della quantificazione del danno, possono essere affrontati direttamente
dagli uffici ministeriali oppure da quelli degli organi citati coinvolti
nella fase istruttoria o, ancora, attraverso consulenza da parte
di liberi professionisti (art. 312).
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